Spesso capita che in seguito alla rottura di un rapporto sentimentale uno dei partner si rivolga all’altro chiedendo la restituzione degli oggetti (per lo più quelli preziosi) ricevuti in costanza di rapporto.

Se chi li detiene si rifiuta di restituirli commette reato?

La risposta a questa domanda è diversa a seconda che la coppia fosse sposata, ovvero regolarizzata con un unione civile, o fosse semplicemente una coppia di fatto.

In generale comunque bisogna distinguere due ipotesi: se i beni non restituiti sono stati oggetto di un semplice regalo, oppure se erano detenuti in virtù di una convivenza ma di fatto erano di proprietà dell’altro partner.

Nel secondo caso, infatti, se i beni trattenuti erano di proprietà dell’altro, non restituirli configura il reato di appropriazione indebita, punito dalla legge con la reclusione  da 2 a 5 anni oltre che con una multa salata. Tuttavia, se l’appropriazione si verifica in costanza di matrimonio tra due persone non legalmente separate, il fatto non è punibile, anche se vi è separazione di fatto.

Una qualche difficoltà potrebbe presentare l’individuazione dei beni di proprietà dell’uno o dell’altro ma, in questo, il tribunale dovrebbe intervenire durante la procedura di separazione per individuarli nel caso di contestazioni

Ma se i beni sono stati oggetto di regalo durante un fidanzamento, che cosa succede? Può legittimamente richiederli indietro chi li ha donati quando si verifica la rottura?

Questi regali sono definiti tecnicamente «liberalità d’uso» e non sono inquadrati dalla legge; non si tratta di donazioni in senso tecnico in quanto queste riguardano oggetti di particolare valore, come ad esempio un immobile o un automobile e devono essere fatti attraverso un atto notarile.

Invece i regali fatti all’ex fidanzata non richiedono – ovviamente – particolari forme e non sono soggetti alle regole previste dalla legge per le donazioni: ad esempio, non sono revocabili per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Per quanto riguarda invece i regali fatti all’ex fidanzata o fidanzato, in quanto “liberalità d’uso”, non vanno restituiti. E neanche quelli tipici che si usano fare tra coppie, a prescindere dalle ricorrenze.

Vanno invece restituiti tutti i regali fatti in vista del matrimonio se le nozze saltano: lo dice la Cassazione nell’ Ord. n. 29980/2021.